Riferimento legislativo costituzione CONSORZI ASI
Ente pubblico economico ai sensi dell’art. 36, co. 4, Legge 5 ottobre 1991 n. 317
LEGGE REGIONALE 8 marzo 2007, n. 2
“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”
https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/Leges/LeggeNavscroll.aspx?id=13859
Art. 1
(Finalità della legge)
1. La presente legge disciplina l’ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 2
(Natura e costituzione dei Consorzi)
1. I Consorzi sono enti pubblici economici per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale.
2. Le Province, nell’ambito del loro Piano territoriale di coordinamento (PTC), individuano, d’intesa con i Comuni interessati, le aree di sviluppo industriale la cui gestione può essere affidata a un Consorzio ASI.
3. I PTC recepiscono le aree di sviluppo industriale gestite, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese ( SISRI).
4. I Comuni restano titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree di sviluppo industriale e possono stipulare convenzioni con i Consorzi per gli oneri di urbanizzazione e le procedure espropriative.
5. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
6. Partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative.
8. Lo Statuto può regolare la partecipazione volontaria di altri soggetti privati.
Art. 3
(Status dei Consorzi esistenti)
1. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Consorzio per l’area di sviluppo industriale di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
Art. 4
(Costituzione di Consorzi)
1. I soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 2 possono promuovere la costituzione di un Consorzio, anche attraverso l’aggregazione o la disaggregazione di territori compresi nei Consorzi di cui all’articolo 3, purché lo stesso sia previsto nel PTC della Provincia competente.
2. La proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell’ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo costituente deve essere ultimato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di adozione dell’atto di proposta.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l’aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, approva la costituzione di un Consorzio.
Art. 5
(Funzioni e attività dei Consorzi)
1. I Consorzi, in linea con le prescrizioni del PTC delle Province, propongono ai Comuni interessati l’adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.
2. I Consorzi provvedono:
a) all’acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all’ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell’assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;
b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;
c) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;
d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all’interno delle aree e fabbricati dei Consorzi;
f) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);
g) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d’urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;
i) alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
j) all’acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;
k) alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l’utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;
m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
n) all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;
o) all’espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d’uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.
3. I Consorzi possono promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l’attuazione di interventi complessi, implicanti l’azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.
4. I Consorzi possono promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l’erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell’attività produttiva nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.
5. I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:
a) redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1;
b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
c) procedure espropriative;
d) locazione e alienazione di terreni e fabbricati.
6. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.
Art. 6
(Statuto)
1. Lo Statuto disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei Consorzi.
2. Nella definizione dello Statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli organi;
b) composizione e funzionamento degli stessi organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
c) criteri generali per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
d) la durata degli organi deve essere fissata in un tempo non superiore ad anni cinque per i membri dell’Assemblea generale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e in tre anni per il Collegio dei revisori dei conti;
e) requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
f) ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e criteri per la determinazione dei conferimenti;
g) criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.
3. Lo Statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono approvati dall’Assemblea generale.
Art. 7
(Organi dei Consorzi)
1. Gli organi dei Consorzi sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l’Assemblea generale;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8
(Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
2. Lo Statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di amministrazione.
3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
Art. 9
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall’Assemblea generale ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all’Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.
2. Lo Statuto definisce il numero di Consiglieri di amministrazione, assicurando, comunque, la maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti territoriali consorziati e garantendo la presenza all’interno dell’organo di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.
Art. 10
(Indennità agli amministratori e ai componenti il Collegio dei revisori )
1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non commutabile in indennità, per ogni riunione in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della provincia in cui ha sede il Consorzio, per la partecipazione alle sedute consiliari.
2. I compensi per il Presidente sono stabiliti con provvedimento dell’Assemblea generale.
3. I compensi per il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei revisori sono parametrati ai minimi delle tariffe professionali.
Art. 11
(Assemblea generale)
1. L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo Statuto.
3. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.
4. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.
5. L’Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
b) elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
c) approvazione del Programma triennale di attività;
d) approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
e) approvazione degli atti di partecipazione a società;
f) approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
g) decisione sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
h) determinazione delle quote a carico dei consorziati e di quelle necessarie a ripianare eventuali disavanzi;
i) deliberazione della contrazione di mutui;
j) approvazione dei bilanci d’esercizio;
k) approvazione dei Regolamenti che disciplinano l’attività interna ed esterna del Consorzio.
Art. 12
(Collegio dei revisori dei conti)
1. La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
Art. 13
(Personale)
1. Al personale dei Consorzi si applicano le stesse modalità di reclutamento e lo stesso trattamento economico previsti dai contratti nazionali di categoria.
Art. 14
(Fondo di dotazione)
1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.
2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
a) contributi versati dai consorziati;
b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
c) ogni altro provento comunque riveniente dall’attività consortile;
d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell’ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi;
e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
Art. 15
(Bilanci e Piani economico-finanziari)
1. L’esercizio sociale dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’anno. Lo Statuto può prevedere l’approvazione del bilancio d’esercizio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’anno in caso di motivi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio d’amministrazione.
2. Nell’esercizio della loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
3. I Consorzi devono predisporre e approvare, entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma triennale di attività e un Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
4. I Piani e il Bilancio, corredati della relazione dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire all’Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.
Art. 16
(Inadempimenti e morosità)
1. Lo Statuto regolamenta l’inadempimento e la morosità dei consorziati ai fini del comma 3 dell’articolo 11 e del presente articolo.
2. L’approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per le quote e i contributi dovuti dai consorziati.
3. Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale.
Art. 17
(Controllo e vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita il controllo su:
a) il Programma triennale di attività;
b) il Piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all’esercizio successivo.
2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s’intendono approvati.
3. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l’invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell’Assessore regionale allo sviluppo economico, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.
5. I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale, per l’approvazione, gli atti relativi all’organizzazione degli uffici e alla dotazione organica.
Art. 18
(Norme transitorie)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Commissari nominati ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – articolo 26) e dell’articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.
2. Gli organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni dalla loro ricostituzione, a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3 dell’articolo 15 e ad adeguare lo Statuto e la composizione dell’Assemblea generale alle norme della presente legge.
3. Ai fini degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione della presente legge, i Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli nominati ai sensi delle ll.rr. 19/2001 e 2/2003 fino al compimento del triennio dalla data della nomina.
4. Il fondo di dotazione di cui all’articolo 14 comprende il fondo di dotazione dei Consorzi preesistenti.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, entro lo stesso termine di cui al comma 2, gli organi ricostituiti, ciascuno per la propria competenza, e ove tali attività non siano già state svolte dai precedenti organi, provvedono a redigere un programma di ripianamento mediante:
a) la ricognizione del patrimonio del Consorzio;
b) l’accertamento dell’ammontare delle attività e delle passività;
c) la determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell’area del Consorzio, fissando le relative modalità di riscossione;
d) la determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;
e) l’adozione dei diversi regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività del Consorzio.
6. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 nei Consorzi SISRI della regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell’applicazione della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro anche attraverso procedure di mobilità verso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, gli altri Consorzi regionali, la Regione Puglia e verso gli altri enti partecipati e/o strumentali della Regione.
7. Per quanto non regolato dalla normativa nazionale di riferimento, le procedure e la disciplina di mobilità presso i soggetti e gli enti di cui al comma 6 sono definite con apposito Regolamento adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In sede di prima applicazione della presente legge la regolarizzazione delle quote e dei contributi di cui al comma 3 dell’articolo 11 può avvenire anche mediante forme di rateizzazione risultanti dal programma di ripianamento di cui al comma 5.
Art. 19
(Abrogazioni)
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 3 ottobre 1986, n. 31 (Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);
b) 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – articolo 26);
c) 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 8 marzo 2007
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