Statuto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia
Adottato dall’Assemblea Generale del Consorzio ASI nella seduta del 6 marzo 2008.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 8-7-2008.
ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.
1. Con atto notar Nicola Pepe in data 9 gennaio 1962 Rep. N. 57.902/12.568 è stato costituito, ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 1957 n. 634, il “Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Foggia” con sede in Foggia, che attualmente ha la denominazione di “Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese della Provincia di Foggia” con sede in Foggia, Via Monsignor Farina n. 62 ed in forma abbreviata chiamato “CONSORZIO ASI DI FOGGIA”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge Regione Puglia 8 marzo 2007 n.2, il detto Consorzio assume la nuova denominazione “Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia”, siglabile in “Consorzio ASI Foggia” (in appresso indicato anche solo “Consorzio”).
2. Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Foggia, Via Monsignor Farina n. 62.
3. Il Consorzio è un Ente Pubblico Economico per l’infrastrutturazione e la gestione di Aree produttive di particolare rilevanza regionale.
4. L’infrastrutturazione e la gestione delle Aree produttive di particolare rilevanza regionale individuate nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della provincia di Foggia competono al Consorzio. Tali aree nelle more dell’approvazione del PTC della provincia di Foggia (in appresso indicato solo “PTCPF”), sono quelle di cui al Decreto regionale n. 618/1976.
5. Il Consorzio è costituito senza limiti di durata.
ART. 2 – PARTECIPANTI DI DIRITTO AL CONSORZIO.
Ai sensi dell’art. 2 comma 6, L.R. n. 2/2007, partecipano di diritto al Consorzio:
I. Comune di Foggia;
II. Comune di Cerignola;
III. Comune di Troia;
IV. Comune di Lucera;
V. Comune di San Severo;
VI. Comune di Manfredonia;
VII. Comune di Bovino;
VIII. Comune di Ascoli Satriano;
IX. Comune di San Giovanni Rotondo;
X. Comune di Monte Sant’Angelo;
XI. Provincia di Foggia;
XII. Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Foggia;
XIII. Comunità Montana “Monti Dauni meridionali”;
XIV. Comunità Montana del Gargano;
XV. tutti gli altri Comuni e Comunità Montane nei cui territori vengano individuate dal PTCPF nuove Aree produttive di rilevanza regionale.
ART. 3 – ALTRI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CONSORZIO.
Partecipano altresì al “Consorzio ASI Foggia”, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L.R. n. 2/2007:
I. Confindustria Foggia – Associazione degli Industriali di Capitanata;
II. Confartigianato;
III. Confapi.
ART. 4 – PARTECIPAZIONE VOLONTARIA AL CONSORZIO DI ALTRI SOGGETTI PRIVATI.
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della L.R. n. 2/2007, potranno partecipare volontariamente al Consorzio anche altri soggetti privati, a condizione che possiedano i requisiti di interesse, diretto e/o indiretto, allo sviluppo produttivo e industriale delle Aree di riferimento.
2. Il soggetto privato che intende essere ammesso come Consorziato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio, luogo e data di nascita e cittadinanza, se si tratta di persona fisica o della denominazione o ragione sociale, sede e durata, se si tratta di persona giuridica o di altro ente;
b) l’indicazione della sua effettiva attività svolta, della sua organizzazione imprenditoriale e del suo volume di affari;
c) l’illustrazione delle attività svolte e/o che ci si propone di svolgere nell’interesse del territorio e di un Programma di attività in linea con gli obiettivi strategici del Consorzio;
d) l’accettazione espressa dello statuto e dei regolamenti che regolano la vita del Consorzio nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
e) l’obbligo di versare la quota di partecipazione al fondo di dotazione ed il contributo annuale di gestione nelle misure e nei tempi risultanti dalla delibera di ammissione al Consorzio.
3. Il Consiglio di amministrazione, esaminata e valutata la domanda di ammissione, la rimette all’Assemblea Generale con l’indicazione dell’importo della quota di partecipazione al fondo di dotazione e delle modalità e termini dei relativi versamenti. Quest’ultima, con delibera assunta con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente ad essi assegnati, ammette il soggetto richiedente nella compagine del Consorzio, determinando la quota di partecipazione al fondo di dotazione, eventualmente anche in misura diversa da quella indicata dal Consiglio di amministrazione ma opportunamente motivata.
ART. 5 – FUNZIONI ED ATTIVITA’ DEL CONSORZIO.
1. Il Consorzio, in linea con le prescrizioni del PTC della provincia di Foggia, propone ai Comuni interessati l’adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.
2. Il Consorzio provvede:
a) all’acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all’ingrosso e al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del settanta per cento nell’assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ad un consorzio o una società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio;
b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;
c) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione ad imprese di lotti in aree attrezzate;
d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all’interno delle aree e fabbricati del Consorzio;
f) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);
g) alla realizzazione ed alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d’urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;
i) alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
j) all’acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;
k) alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l’utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;
m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dal Consorzio;
n) all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;
o) all’espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d’uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.
3. Il Consorzio può promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l’attuazione d’interventi complessi, implicanti l’azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali. In particolare il Consorzio può stipulare accordi e/o protocolli d’intesa con i Comuni Consorziati per una collaborazione finalizzata alla valorizzazione delle aree produttive di questi ultimi. Il Consorzio può collaborare con tali Comuni per la massima efficienza degli Sportelli Unici per le Imprese – SUAP.
4. Il Consorzio può promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese nonchè di enti ed organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l’erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell’attività produttiva nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.
5. Il Consorzio opera in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:
a) redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1 del presente Art. 5;
b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
c) procedure espropriative;
d) locazione ed alienazione di terreni e fabbricati.
6. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate, avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.
7. Tra le attività di carattere vario possono essere attivate dal Consorzio quelle riguardanti: – la “promozione” e il “marketing” produttivo territoriale; – la realizzazione di nuovi percorsi formativi professionali; – i corsi di aggiornamento professionali; – l’indizione di borse di studio e relativi certificati di accreditamento sia all’interno che all’esterno. Tali attività saranno svolte senza interferenze o conflitti con altri organismi ed Enti, ma in sintonia con gli stessi, allo scopo di creare le condizioni necessarie per il massimo sviluppo del settore produttivo generale, con specifico riferimento a quello industriale e dei servizi reali alle imprese nelle aree e negli Agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio. Allo stesso modo il Consorzio può promuovere autonomamente, ovvero partecipare e/o assumere mandati per Studi di sviluppo territoriale tematico e strategico generale.
ART. 6 – FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI DEL CONSORZIO.
1. Il Fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della sua costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla sua attività.
2. Il Fondo di dotazione è pari ad euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) ed è costituito dalla somma delle quote conferite dai soggetti che risultano sempre alla data del verbale suddetto come partecipanti al Consorzio e cioè:
I. Comune di Foggia euro 42.140,00
II. Amm.ne Provinciale di Foggia euro 17.136,00
III. Comune di Cerignola euro 15.582,00
IV. Comune di Manfredonia euro 15.666,00
V. Comune di San Severo euro 15.162,00
VI. Comune di Bovino euro 1.078,00
VII. Comune di Ascoli Satriano euro 1.750,00
VIII. Comune di Monte Sant’Angelo euro 3.780,00
IX. Comune di Lucera euro 9.548,00
X. Comune di San Giovanni Rotondo euro 7.084,00
XI. Comune di Troia euro 2.030,00
XII. Comunità Montana Monti Dauni Merid. euro 1.554,00
XIII. Comunità Montana Gargano euro 1.554,00
XIV. Camera di Commercio Foggia euro 4.046,00
XV. Associazione industriale euro 630,00
XVI. Confapi euro 630,00
XVII. Confartigianato euro 630,00.
3. I criteri per la determinazione dei conferimenti a carico dei soggetti che verranno nel futuro ammessi a partecipare al Consorzio sono i seguenti e cioè:
3.1 – se il nuovo soggetto è un Comune la quota di partecipazione al fondo di dotazione che questi dovrà conferire sarà determinato con la seguente proporzione: “Popolazione del Comune di Foggia sta alla quota di partecipazione al fondo di dotazione dello stesso Comune come la popolazione del nuovo Comune sta ad X”;
3.2 – se il nuovo soggetto è uno dei soggetti indicati al comma 7 dell’Art.2 della Legge Regionale n. 2/2007 la quota di partecipazione al fondo di dotazione che questi dovrà conferire sarà pari a quella dei simili soggetti che già partecipano al Consorzio;
3.3 – se il nuovo soggetto è un soggetto privato la quota di partecipazione al fondo di dotazione sarà determinata in base all’attività svolta dal soggetto in esame e/o alla sua organizzazione imprenditoriale e/o al suo volume di affari, con delibera assunta dal Consiglio di amministrazione e ratificata dall’Assemblea.
4. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti da:
a) contributi versati dai Consorziati;
b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
c) ogni altro provento comunque riveniente dall’attività consortile;
d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali ed alla prestazione di servizi, nell’ambito delle funzioni istituzionali del Consorzio;
e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
5. Nel progressivo ed eventuale ampliamento della compagine sociale, la percentuale massima della partecipazione al Fondo di dotazione detenuta da soggetti pubblici non potrà superare l’85% (ottantacinque per cento) e quella detenuta da soggetti privati non potrà superare il 15% (quindici per cento).
6. Eventuali interventi economico-finanziari per il ripianamento dei disavanzi di bilancio saranno ripartiti tra i vari Enti e Soggetti partecipanti al Consorzio, in proporzione alla partecipazione di ciascuno al Fondo di dotazione.
7. I Consorziati non possono far valere loro diritti sul patrimonio del Consorzio. I contributi a qualsiasi titolo versati dai Consorziati sono definitivamente acquisiti al patrimonio consortile e non danno alcun diritto alla restituzione in caso di recesso o esclusione o liquidazione del Consorzio.
ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO.
1. Sono Organi del Consorzio:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l’Assemblea Generale;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I membri dell’Assemblea Generale, il Presidente ed i componenti Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA GENERALE.
1. L’Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea Generale da un solo componente, che deve essere il rappresentante legale od un suo delegato. La delega deve essere conferita per iscritto, consegnata al Presidente dell’Assemblea e conservata fra gli atti del Consorzio.
3. A ciascun soggetto partecipante al Consorzio spetta un voto per ogni euro della sua quota di partecipazione al Fondo di dotazione.
4. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile ed i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.
5. Il mancato o ritardato versamento, anche solo parziale, della quota di partecipazione al fondo consortile e dei contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti, inibisce ai rappresentanti dei soggetti inadempienti la partecipazione all’Assemblea Generale ed in generale agli Organi del Consorzio e conseguentemente la sospensione di ogni diritto di elettorato e di voto.
ART. 9 – COMPITI E FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA.
All’Assemblea Generale compete:
a) gli atti modificativi ed integrativi dello statuto;
b) l’elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
c) la determinazione del compenso per il Presidente ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 2/2007 e del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 1 dell’art 10 della stessa L.R. n. 2/2007;
d) l’approvazione del Programma Triennale di attività;
e) l’approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
f) la costituzione di enti di diritto privato e l’approvazione degli atti di partecipazione a società;
g) l’approvazione delle variazioni del Fondo di dotazione;
h) la decisione sull’ammissione al Consorzio di nuovi Partecipanti e sulla decadenza dei Consorziati;
i) la determinazione delle quote a carico dei Consorziati e delle quote necessarie a ripianare eventuali disavanzi nonché la determinazione dei contributi annuali di gestione a carico di ciascun Consorziato in base al piano annuale economico e finanziario;
j) la deliberazione della contrazione di mutui;
k) l’approvazione dei bilanci di esercizio;
l) l’approvazione dei Regolamenti che disciplinano l’attività interna ed esterna del Consorzio, ed eventuali modifiche;
m) l’adozione della Pianta organica del Consorzio ed eventuali modifiche;
n) la predisposizione degli Atti di pianificazione tematico-territoriale e degli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;
o) l’approvazione di Convenzioni con i Comuni;
p) lo scioglimento del Consorzio determinandone le modalità e nominando i liquidatori.
ART. 10 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA.
1. L’Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l’anno e cioè:
A) entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero centottanta giorni in caso di motivi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, per approvare il bilancio consuntivo;
B) entro il 31 ottobre di ogni anno per approvare il Programma triennale di attività del Consorzio ed il Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale.
2. L’Assemblea Generale si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sarà richiesto dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Revisori o da un quinto dei soggetti partecipanti al Consorzio, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.
3. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di urgenza, mediante qualsiasi altro mezzo idoneo (telegramma o fax o e-mail), contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
4. L’avviso di convocazione viene inviato al domicilio dichiarato dai rappresentanti dei soggetti consorziati, almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso di convocazione dichiarata urgente, il termine può essere ridotto a 3 giorni.
5. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di Consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2 dell’Art. 8 del presente statuto.
Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che si tratti di delibere concernenti le materie indicate alla lettera a) dell’Art. 9 del presente statuto per le quali è necessario il voto favorevole di un numero di Consorziati che rappresenti almeno i due terzi dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2 dell’Art. 8 del presente statuto.
6. Le deliberazioni assunte vincolano anche i Consorziati assenti o dissenzienti.
7. Nella determinazione dei sovrariportati “quorum” costitutivi e deliberativi non si dovrà tener conto delle partecipazioni dei Consorziati morosi ai sensi del comma 3 del precedente Art. 8.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona designata a maggioranza semplice degli intervenuti. Il Presidente: – accerta la validità della costituzione dell’Assemblea; – stabilisce le modalità ed i tempi degli interventi; – determina le modalità di votazione; – accerta i risultati della votazione.
9. In ciascuna riunione l’Assemblea elegge a maggioranza semplice un Segretario che redigerà il verbale della riunione stessa e lo sottoscriverà con il Presidente. Nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio che funge anche da Segretario.
ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea Generale fra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.
2. Almeno tre Consiglieri devono essere eletti fra i rappresentanti degli Enti territoriali consorziati ed almeno un consigliere deve essere eletto fra i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.
3. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea Generale provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.
4. Non può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione e se nominato decade dal suo ufficio colui che: – incorra in una causa di ineleggibilità e/o di decadenza prevista dalla legge; – agisce in giudizio come attore o convenuto contro il Consorzio.
ART. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di amministrazione è l’organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. E così in via esemplificativa e non tassativa:
a) nomina il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
b) elabora il programma triennale di attività ed il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale, nonché la proposta di bilancio di esercizio;
c) approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
d) approva i progetti di opere pubbliche ad iniziativa del Consorzio, i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
e) nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;
f) approva l’assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti e contratti consortili;
g) determina le tariffe ed i prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate, perseguendo il pareggio tra costi e ricavi;
h) esamina ed approva periodicamente la relazione del Direttore Generale sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché sui dati degli atti e contratti consortili.
ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione é obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Questi ultimi hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto deve essere espresso in modo palese.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata inviata ai singoli Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma o fonogramma o e-mail o fax. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
5. In ciascuna riunione il Consiglio elegge a maggioranza sempre un segretario, che potrà essere anche il Direttore Generale, che redigerà il verbale della riunione e lo sottoscriverà con il Presidente.
ART. 14 – IL PRESIDENTE.
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio di amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno.
4. Il Presidente inoltre adotta le decisioni relative alle esecuzioni di contratti e convenzioni e cura che venga data attuazione ad ogni altra decisione deliberata dall’Assemblea Generale o dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Presidente ha altresì facoltà di delegare specifici poteri inerenti la rappresentanza legale del Consorzio ad uno o più Consiglieri di amministrazione.
6. In caso di assenza od impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Consigliere da lui delegato.
ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dalla Giunta della Regione Puglia ed è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l’Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant’altro previsto dall’art. 2403 bis C.C., in quanto compatibile.
3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni dell’Assemblea Generale ed a quelle del Consiglio di amministrazione.
4. I compensi per il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori sono parametrati ai minimi delle tariffe professionali, giusta quanto disposto dal comma 3 dell’art. 10 della legge R.P. N. 2/07.
ART. 16 – BILANCIO E PIANI ECONOMICO-FINANZIARI.
1. L’esercizio sociale del Consorzio inizia l’uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Nell’esercizio della sua attività il Consorzio si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla sua attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale e le entrate.
3. Il Consorzio deve predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma triennale di attività ed un Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
4. I Piani ed il Bilancio, corredati della relazione dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire all’Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.
5. L’approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per le quote ed i contributi dovuti dai Consorziati.
ART. 17 – CONTROVERSIE.
Ogni controversia tra i Consorziati o tra di essi ed il Consorzio, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente statuto, verrà rimessa alla decisione di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo tra di esse, dal Presidente del Tribunale di Foggia.
L’Arbitro decide in via irrituale secondo equità entro novanta giorni dalla sua nomina.
ART. 18 – NORMA FINALE.
Per quanto non previsto dal vigente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di Consorzi per lo sviluppo industriale.